Dall’idea all’impresa – Le opzioni per il regime fiscale delle attività imprenditoriali

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Illustrazione con scritta Start Up

I cambiamenti sempre più veloci del contesto in cui operano le imprese rendono opportuno per ciascun operatore economico effettuare un “tagliando”, ossia una valutazione, ed un eventuale ripensamento, dell’impostazione, dell’organizzazione e della gestione dell’attività imprenditoriale.

Questa serie di articoli su come fare impresa in un mondo più difficile e competitivo rappresenta la naturale evoluzione della Bussola “Dall’Idea all’Impresa”, pubblicata qualche anno fa e, proprio come la Bussola, è dedicata a chi è già imprenditore e vuole ripensare la propria attività, a chi lo vuole diventare, e a chi lo diventerà, magari come conseguenza di un passaggio generazionale dell’attività̀ di famiglia.

In questo articolo, grazie anche al supporto del Settore Fiscalità d’Impresa della Confederazione, si esamineranno le questioni legate al regime fiscale delle attività imprenditoriali, e ai relativi adempimenti.

1) La complessità degli adempimenti fiscali 

Va premesso che tra tutti i temi trattati in questi articoli sul tema dell’imprenditorialità, questo è sicuramente il più complesso.

Di conseguenza, data anche l’ampiezza delle tematiche fiscali, e le loro difficoltà tecniche, affrontabili solo con professionisti preparati, in questo articolo ci si limiterà ad introdurre i concetti basilari, e le considerazioni essenziali, per mettere in condizione i neoimprenditori, e gli operatori economici già operanti, di orientarsi in questo complicato panorama, che è il fisco.

Precisato questo, dopo un richiamo delle varie opzioni per il regime fiscale degli operatori economici, tra le quali il neo imprenditore, oppure il titolare di un’attività aziendale già esistente, che vuole rivedere l’impostazione dell’attività stessa, dovrà effettuare una scelta, si faranno presenti le considerazioni che bisogna tenere presente per una consapevole decisione del regime fiscale da applicare all’attività imprenditoriale, fermo restando che i consigli di un professionista, e/o di un’associazione di categoria, dovranno essere giustamente tenuti in conto. Infine, si offrirà una panoramica di massima dei principali adempimenti fiscali, tenendo però presente che alcuni adempimenti variano in funzione della dimensione e del settore merceologico di operatività dell’operatore economico, senza contare che spesso gli stessi adempimenti cambiano nel corso del tempo, anche per quanto concerne le modalità di loro attuazione.

Foto doppia con avvocati e contabili

2) Le diverse opzioni per il regime fiscale degli operatori economici

Come le persone con contratto di lavoro subordinato, anche le imprese ed i lavoratori autonomi sono sottoposti a tassazione.

E’ il caso di ricordare fin dall’inizio che gli operatori economici (imprese e lavoratori autonomi) sono sottoposti solo alle imposte dirette, cioè a quelle proporzionali al reddito (pari alla differenza tra ricavi e costi), e non a quelle indirette (Iva e accise), che sono a carico solo delle persone fisiche che acquistano prodotti che incorporano Iva (cibi, vestiti, oggetti vari, servizi), e a volte anche accise (carburanti, bevande alcoliche, prodotti a base di tabacco).

Gli operatori economici svolgono però una importante funzione per le imposte indirette, che è quella di raccogliere le somme pagate dai consumatori, e versarle all’erario.

In realtà non sono pochi quelli che confondono il concetto di “versare” con quello di “pagare”. Un versamento, non presuppone un pagamento, quando l’importo versato non viene da chi versa, ma da qualcun altro, come è il caso delle imposte indirette, che sono a carico esclusivo dei consumatori. L’equivoco nasce dal fatto che quando un operatore economico incassa una somma per la vendita di un suo bene o di un suo servizio, non si rende conto che una parte della somma incassata non è destinata a sé stesso, bensì all’erario, essendo pagata dagli acquirenti persone fisiche a titolo di Iva e/o di accise. La conseguenza è che non sono pochi gli imprenditori che affermano di “pagare” l’Iva.

Foto doppia con faldoni e calcolatrice

Chiarito questo importante concetto propedeutico per l’analisi dei diversi doveri fiscali degli operatori economici (pagare e versare le imposte dirette, e versare le imposte indirette), si può passare ad analizzare i regimi ordinari di tassazione diretta di un operatore economico.

Va detto che i regimi fiscali ordinari per gli operatori economici sono 2, ognuno alternativo all’altro:

1) regime fiscale per le persone fisiche, destinato ai lavoratori autonomi e ai soci di società di persone, soggetto all’Irpef, come i lavoratori subordinati;

2) regime fiscale per le persone giuridiche, destinato alle società di capitali e ad altri enti con personalità giuridica, soggetto all’Ires.

La differenza sostanziale tra i 2 regimi è che nel primo le aliquote da applicare al reddito sono diverse, e crescenti con la dimensione del reddito, mentre nel secondo regime vi è una sola aliquota, costante, indipendentemente dalla dimensione del reddito della società, o meglio, dei suoi utili.

Per il periodo di imposta 2025 sono vigenti le seguenti aliquote per i 2 regimi fiscali sopra richiamati:

1) aliquote Irpef:

a) fino a 28.000 euro: 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;

c) oltre 50.000 euro: 43%;

2) aliquota Ires: 24%.

Vi è da menzionare, poi, la possibilità di accedere alla cosiddetta “IRES premiale” – ossia la riduzione di 4 punti percentuali (dal 24% al 20%) dell’aliquota IRES per le imprese che investono in innovazione e creano nuova occupazione. Attualmente è una agevolazione fiscale introdotta, in via sperimentale, per il solo anno 2025, ma in futuro potrebbe diventare strutturale.

Bisogna, infine, considerare un’ultima imposta, l’IRAP: oggi l’imposta regionale sulle attività produttive è stata abolita solo per le persone fisiche e le ditte individuali. Permane, invece, per le società di persone e le società di capitali.

Pertanto, si può affermare che, nel complesso, l’aliquota Ires è più conveniente di quelle dell’Irpef, essendo per i redditi superiori a 28mila euro mediamente più bassa delle seconde.

Questa considerazione va tenuta presente al momento della scelta della veste giuridica dell’attività imprenditoriale, che è stato l’oggetto di un precedente articolo.

Oltre a questa scelta fondamentale tra i 2 regimi fiscali sopra citati, che va effettuata al momento della scelta del profilo giuridico dell’impresa (lavoro autonomo, ditta individuale, società di persone, società di capitali), si può effettuare un’ulteriore scelta tra i molti regimi opzionali, che sono elencati nella seguente pagina web del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/imprese/agevolazioni/regimi-opzionali.

Tra questi regimi merita di essere segnalato in particolare, per la sua importanza (e convenienza), il Regime forfettario, che è previsto però solo per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (e quindi non è applicabile per le imprese che operano come società di persone o di capitali, tra l’altro queste ultime soggette all’Ires).

Foto doppia con calcolatrice e bandiera italiana

Il Regime forfettario si basa sulle seguenti regole:

1) al reddito imponibile si applica l’aliquota Irpef del 15%;

2) il reddito imponibile si ottiene applicando un’aliquota riduttiva ai ricavi o compensi conseguiti, che varia dal 40% al 86% (a seconda del tipo di attività svolta dal lavoratore autonomo), che rappresenta una stima forfettaria dei costi di produzione del reddito;

3) pertanto non si possono dedurre spese, salvo quelle consentite (es. stipendi e contributi previdenziali).

Vale la pena rilevare che l’aliquota scende al 5% per i primi 5 anni, quando si avvia ex novo un’attività professionale o imprenditoriale.

Probabilmente il vantaggio principale di questo regime forfettario è però dato dalla circostanza che l’operatore economico è sollevato dai seguenti adempimenti:

a) non va addebitata l’Iva in fattura ai propri clienti (ma non si può detrarre l’Iva pagata con gli acquisti);

b) non vi è pertanto l’obbligo di liquidazione e versamento dell’Iva, e di presentazione della dichiarazione Iva annuale;

c) non bisogna registrare le fatture emesse (che devono essere elettroniche e numerate), i corrispettivi e gli acquisti;

d) non vi è l’obbligo di tenuta delle scritture contabili;

e) si è esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

Va però subito segnalato che ci sono, oltre ad alcune cause di esclusione, 2 condizioni fondamentali da rispettare per accedere a questo (vantaggioso) regime forfettario:

1) massimo di 85mila euro di ricavi/compensi annuali, da considerare in modo complessivo (se si esercitano più attività, con codici Ateco differenti, va considerata la somma delle entrate relative alle diverse attività);

2) massimo di 20mila euro di spesa per lavoro e compensi a collaboratori (inclusi gli utili da partecipazione ai soci e ai familiari che apportano solo lavoro).

Per maggiori informazioni su questo regime fiscale si rinvia alla pagina web del sito dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-imprese.

3) Le considerazioni per la scelta del regime fiscale

Premesso che la tematica della scelta del regime fiscale per la grande maggioranza degli operatori economici non può essere effettuata in modo solitario, essendo invece necessario confrontarsi con un professionista di fiducia (in genere un commercialista o un avvocato tributarista), oppure con un competente ufficio della propria associazione di categoria, in questa sede si possono solo anticipare i fattori da considerare relativamente alla scelta del regime fiscale:

1) dimensione della tassazione: sebbene il Prof. Mario Monti, ex primo ministro, disse in un’occasione che “pagare le tasse è bello”, non c’è dubbio che sono pochi a condividere questa opinione, ed è altrettanto indubbio che quando un imprenditore si confronta con un professionista in materia di tassazione, molto spesso la prima domanda che pone è “quale regime mi consente di pagare meno tasse?”; il problema è dato però dal fatto che non è facile simulare i risultati dei diversi regimi fiscali, anche perché essi dipendono da molte variabili, a cominciare dal reddito, ma non solo (es. tipo di attività  svolte), senza contare che ogni anno la legge di bilancio modifica le regole, per cui una impostazione che andava bene in un anno, potrebbe non essere più la migliore nell’anno successivo;

2) complessità degli adempimenti: dato che l’attenzione dell’imprenditore dovrebbe essere rivolta prevalentemente all’attività produttiva di beni e servizi, ossia all’organizzazione e alla gestione dell’impresa, potrebbe essere consigliabile scegliere un regime che semplifica gli adempimenti tributari, oppure li riduce, anche se si perdono agevolazioni fiscali, oppure più semplicemente, si pagano più tasse di quanto potrebbe avvenire facendo ricorso ad un altro regime;

3) costo dell’assistenza fiscale: premesso che se si fa parte di un’associazione di categoria, a volte l’assistenza fiscale è compresa nella quota annuale, oppure i relativi servizi hanno tariffe contenute, non sempre avviene lo stesso rivolgendosi a professionisti, per cui può essere preferibile utilizzare un regime fiscale che richiede una più ridotta attività amministrativa, anche se questa circostanza può determinare la perdita di qualche vantaggio fiscale (e quindi un minor onere tributario);

4) frequenza dei controlli: ugualmente, a volte può essere preferibile pagare di più, ma evitare di essere sottoposti a controlli, il cui esito è spesso imprevedibile, perché, bisogna dirlo (è capitato anche a chi scrive), i funzionari del Fisco non si comportano sempre nello stesso modo, per cui in alcuni casi le spiegazioni e i documenti del contribuente vengono considerati, mentre in altri casi viene respinta anche l’evidenza più evidente, e la logica più chiara.

A tale ultimo riguardo, merita un cenno di approfondimento, senza entrare nei dettagli, il “concordato preventivo biennale”. Si tratta della possibilità per le imprese di minore dimensione ed i lavoratori autonomi di aderire ad una proposta sviluppata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso (quali, ad esempio, i dati della fatturazione elettronica; i dati della trasmissione telematica dei corrispettivi; i dati degli ISA), versando all’Erario le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) pattuite per due anni con l’Amministrazione finanziaria senza, di conseguenza:

a) versare ulteriori imposte nel caso di maggior reddito conseguito nell’anno successivo;

b) ricevere alcun tipo di controllo da parte della medesima Amministrazione finanziaria.

Per i soggetti che aderiranno alla proposta resteranno solo gli obblighi relativi agli adempimenti ed ai versamenti ai fini dell’IVA, mentre verranno meno tutti quelli relativi alle imposte sui redditi (quali, ad esempio, la presentazione della dichiarazione dei redditi). Una vera e propria rivoluzione nella fase di accertamento e controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che permette di ridurre la complessità della gestione fiscale, migliorando l’efficienza e riducendo gli errori.

Scelto il regime fiscale, si pone sempre, di fatto, una seconda decisione da prendere, che riguarda l’approccio nei confronti degli adempimenti fiscali.

E’ innegabile, alla luce dell’elevato numero di accertamenti e di ricorsi alle Commissioni Tributarie, che, al di là dell’eccessivo zelo degli uffici dell’amministrazione fiscale, vi siano alcuni imprenditori che adottano un approccio rilassato nei confronti degli adempimenti fiscali.

Questa rilassatezza si risolve in una ridotta attenzione sull’esattezza di dichiarazioni e versamenti effettuati, mentre non sono pochi gli imprenditori che preferiscono essere più cauti nei rapporti con il fisco, e quindi tendono ad essere più precisi al momento di provvedere a dichiarazioni e versamenti delle imposte.

In questa sede non si analizza questo tema in un’ottica etica, bensì in una manageriale, per cui la scelta delle modalità con cui affrontare gli obblighi fiscali dovrebbe tener conto dei seguenti elementi:

  1. disponibilità ad assumere il rischio di una maggiore imposizione per effetto di controlli e sanzioni: una maggiore approssimazione nell’esecuzione degli obblighi fiscali potrebbe determinare dei possibili risparmi sul versante della tassazione, ma anche potenziali maggiori controlli, che danno poi luogo a richieste di pagamento di imposte non versate, sanzioni e interessi, a cui vanno aggiunti gli onorari per professionisti, il cui intervento potrebbe rivelarsi necessario per gestire il confronto con l’amministrazione finanziaria;
  2. tranquillità: a volte, come per la scelta del regime fiscale, la sensibilità dell’imprenditore potrebbe portarlo a considerare prioritaria l’opportunità di evitare problemi con il fisco, con precise dichiarazioni e puntuali versamenti delle imposte, che statisticamente riducono sensibilmente l’eventualità di maggiori oneri tributari e di altro genere, tra cui i costi figurativi di un’attività time-consuming, come quella necessaria per difendersi dalle pretese del fisco.

Detto questo, però, può succedere anche che a seguito di un comportamento attento e fedele alla realtà dell’attività imprenditoriale, si incappa lo stesso in controlli fiscali, il cui esito è spesso imprevedibile, dato l’approccio rigido seguito spesso dai funzionari (a volte stimolato dalla presunta volontà di escludere proprie responsabilità nei confronti dell’amministrazione di appartenenza).

4) I principali adempimenti fiscali per l’operatore economico

Ricordati i principali regimi fiscali, e le considerazioni da tenere presenti ai fini della loro scelta, che comprende anche l’approccio verso gli obblighi fiscali, non resta che ricordare i principali adempimenti derivanti dagli obblighi fiscali.

Questi sono:

1) la domanda di apertura della partita Iva e del Codice fiscale: va presentata in occasione dell’avvio dell’attività imprenditoriale con l’invio della Comunicazione Unica al Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio (che dipende dalla localizzazione dell’impresa), o a seguito di una riorganizzazione dell’attività stessa (es. da lavoro occasionale a lavoro autonomo); all’interno della domanda bisogna indicare il codice Ateco delle attività che si svolgono (va considerata ormai la versione 2025), ossia una serie di numeri che identifica le attività che si possono svolgere (vedi la pagina web dell’Istat www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Struttura-ATECO-2025-italiano.pdf); è il caso di ricordare che la scelta del codice Ateco, oltre a dover essere veritiera, è importante, in particolare per chi aderisce al Regime forfettario, in quanto, come già spiegato nel par. 2, l’aliquota di riduzione dei ricavi, per la quantificazione del reddito imponibile, varia con il variare dell’attività svolta dall’imprenditore, ossia in funzione del suo codice Ateco;

2) l’emanazione di fatture elettroniche nei confronti dei clienti;

3) la tenuta delle scritture contabili, con la registrazione delle fatture attive (inviate ai clienti) e passive (ricevute dai fornitori), e di qualsiasi altra voce di entrate e uscite (es. salari e contributi previdenziali);

4) la ritenuta alla fonte sui salari dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori;

5) la predisposizione di un bilancio a ogni conclusione dell’anno fiscale (che coincide spesso con quello solare) se l’operatore economico è una società;

6) la presentazione della dichiarazione periodica dell’Iva;

7) la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (Unico);

8) la presentazione della dichiarazione annuale Irap, se l’operatore economico è una società;

9) il versamento delle imposte, come risultanti dalle dichiarazioni sopra richiamate, con il modello F24;

10) la presentazione del modello Isa (Indici sintetici di affidabilità), che differisce in funzione del codice Ateco di attività, in cui vanno riportati dati sulla natura e dimensione dell’attività, al fine di verificare che i ricavi dichiarati sono coerenti con la situazione specifica dell’attività di produzione di beni e servizi del contribuente.

Possono poi esserci ulteriori adempimenti fiscali, specifici per l’attività svolta, a cui si sommano quelli derivanti dalla presenza del personale, ovvero i seguenti:

1) invio della comunicazione all’Inail per l’assicurazione per malattia e infortuni dei lavoratori;

2) invio delle comunicazioni all’Inps per i contributi previdenziali dei lavoratori;

3) invio del modello 770 all’Agenzia delle Entrate con i dati su compensi dei lavoratori, e relative ritenute;

4) versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, e delle ritenute d’acconto sui salari dei lavoratori, con il modello F24.

Questi adempimenti lavoristici sono normalmente gestiti da un consulente del lavoro, o dagli uffici delle associazioni di categoria di appartenenza.

Certamente la massa di adempimenti, e il cospicuo impegno che essi richiedono per la loro realizzazione, anche in presenza di professionisti, che se ne fanno carico (ma che devono comunque essere messi nella condizione di raccogliere i dati per la compilazione di dichiarazioni e modelli), può essere visto come un ostacolo allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, che, però, è giusto ricordarlo, sono necessari perché lo Stato possa erogare i numerosi servizi di cui godono persone e imprese (altro discorso è però la loro complessità, che non sempre pare altrettanto necessaria).

Va poi riconosciuto che questi adempimenti sono in genere svolti, come già ricordato, da professionisti o uffici delle associazioni di categoria, i cui costi, nel caso dei professionisti, possono essere significativi, ma non tali da far venire meno la convenienza dello svolgimento dell’attività produttiva, e ancora meno, da ridurre la soddisfazione che l’imprenditore ottiene realizzando la sua attività produttiva, che costituisce l’importante contributo che esso apporta alla società civile.

Fonti per le immagini:

shutterstock.com

Manuale di riferimento

COLLANA LE BUSSOLE

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