Dall’idea all’impresa – Come scelgo la veste giuridica dell’impresa? (15/15)

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Illustrazione con scritta Start Up

I cambiamenti sempre più veloci del contesto in cui operano le imprese rendono opportuno per ciascun operatore economico effettuare un “tagliando”, ossia una valutazione, ed un eventuale ripensamento, dell’impostazione, dell’organizzazione e della gestione dell’attività imprenditoriale.

Questa serie di articoli su come fare impresa in un mondo più difficile e competitivo rappresenta la naturale evoluzione della Bussola “Dall’Idea all’Impresa”, pubblicata qualche anno fa e, proprio come la Bussola, è dedicata a chi è già imprenditore e vuole ripensare la propria attività, a chi lo vuole diventare, e a chi lo diventerà, magari come conseguenza di un passaggio generazionale dell’attività di famiglia.

In questo quindicesimo articolo si esamineranno le questioni legate alla scelta della veste giuridica dell’impresa, che ha conseguenze non indifferenti su tanti aspetti della vita dell’impresa e del patrimonio dell’imprenditore.

L’importanza della forma giuridica dell’impresa

Perché è importante la scelta della forma giuridica per la mia attività imprenditoriale? E cosa devo considerare per scegliere quella più adatta alla mia situazione e alle mie aspettative.

Va subito detto che la scelta della veste legale di un’impresa comporta conseguenze per questi ambiti:

  • responsabilità per i debiti sorti con la gestione aziendale: non tutte le iniziative imprenditoriali sono di successo, e come dimostrano i dati sui fallimenti (oggi definiti liquidazioni giudiziali, circa 10mila l’anno in Italia, mentre sono oltre 40mila le procedure aperte) e sulle chiusure di imprese (circa 300mila l’anno nel nostro paese), non è un dettaglio conoscere in anticipo le conseguenze di un eventuale indebitamento dell’impresa sul patrimonio dell’imprenditore, che resta responsabile in ogni caso, indipendentemente dalla scelta della veste giuridica, in caso di commissione di reati (es. truffa), oppure di mancato rispetto delle norme e dei contratti;
  • adempimenti fiscali e imposte da pagare: la scelta del modello legale di impresa comporta il ricorso a diversi regimi fiscali, che si differenziano sia in termini di adempimenti, sia in termini di dimensione delle imposte da pagare, a parità di reddito;
  • processo decisionale: in alcuni modelli societari il processo decisionale è codificato dal codice civile, e quindi bisogna rispettare procedure e formalità per poter prendere delle decisioni in materia di gestione aziendale e assetto patrimoniale dell’impresa, mentre vi è assoluta libertà con la ditta individuale;
  • modalità di trasferimento dell’azienda: ci sono alcuni modelli societari che facilitano la vendita dell’impresa, mentre altri rendono questa operazione più complessa;
  • costi di gestione dell’impresa: le forme più avanzate di veste legale dell’impresa richiedono l’intervento di professionisti, e il rispetto di formalità, che determinano costi, che invece non vanno sopportati se la forma giuridica dell’azienda è più semplice, come nel caso della ditta individuale.

Le principali categorie di veste giuridica di un’impresa

Chiariti i motivi per cui è importante scegliere con accuratezza la forma giuridica di un’impresa, si può passare ad esaminare le 3 principali categorie di modello legale di azienda, per illustrare poi, con il prossimo paragrafo, le singole tipologie societarie afferenti a ciascuna categoria.

Le 3 categorie di veste giuridica di un’impresa sono le seguenti:

Foto di donna davanti al suo negozio

  1. Ditta individuale

è la forma più semplice, e può essere consigliabile quando l’imprenditore è l’unico titolare dell’attività imprenditoriale; le caratteristiche sono le seguenti:

  1. non richiede un atto pubblico di costituzione, e non è previsto un capitale minimo obbligatorio iniziale;
  2. per l’avvio dell’impresa è sufficiente la richiesta di partita Iva per l’imprenditore, e l’invio della Comunicazione Unica al Registro delle imprese (per maggiori informazioni leggi i primi passi per avviare una ditta individuale);
  3. gli adempimenti fiscali coincidono con quelli personali dell’imprenditore (che sono però più complessi rispetto ai lavoratori autonomi), e l’aliquota fiscale sul reddito cresce con il suo aumento, arrivando al 43% per i redditi sopra i 50mila euro (ma si può optare per il regime forfettario al 15%, se si ha un reddito inferiore a 85mila euro, e non si scaricano le fatture di acquisto di beni e servizi);
  4. i costi per il funzionamento dell’impresa (adempimenti, professionisti) sono minimi;
  5. per contro l’imprenditore ha la piena responsabilità per i debiti contratti dall’impresa, e ne risponde con tutto il suo patrimonio personale;
  6. è più complesso il trasferimento dell’azienda, non avendo essa una separazione dal patrimonio dell’imprenditore, fermo restando che sono vendibili i vari cespiti, come il locale, e si può tentare di cedere a pagamento anche l’avviamento, se l’acquirente del locale continua l’attività dell’imprenditore uscente).

Foto di mani con pezzi di puzzle

  1. Società di persone

è la forma indispensabile se vi sono più soci titolari dell’attività imprenditoriale, e presenta diversi elementi di semplificazione rispetto alle società di capitali (di cui si parla nel prossimo punto), che costituisce l’altra opzione in caso di più soggetti imprenditoriali nella stessa azienda; le caratteristiche sono le seguenti:

  1. non è previsto un capitale minimo obbligatorio iniziale, ma è richiesto un atto pubblico, o una scrittura privata autenticata da notaio, per la costituzione, che consiste nella firma di un atto costitutivo, contenente il nome della società e dei soci, la sede e l’attività dell’impresa (cd. oggetto sociale), i conferimenti dei soci (anche in termini di prestazioni), e le regole di funzionamento della società;
  2. anche per l’avvio di una società di persone occorre la richiesta di partita Iva e l’invio della Comunicazione Unica al Registro delle imprese;
  3. è prevista una separazione patrimoniale tra i beni della società e quelli dei soci, per cui le società di persone hanno capacità giuridica (possono avere proprietà e comparire in Tribunale), ma non personalità giuridica (come le società di capitali);
  4. occorre presentare un modello (SP) di dichiarazione fiscale per la società di persone, ed i soci devono indicare nella propria dichiarazione i redditi derivanti dalla società di persone, sui quali si applica l’aliquota fiscale sul reddito delle persone fisiche (come avviene nel caso dell’imprenditore di una ditta individuale, per le cui regole si rinvia al punto precedente);
  5. i costi per il funzionamento dell’impresa (adempimenti, professionisti) sono medi, essendo richiesto, oltre al pagamento di bolli per vari atti societari, l’intervento frequente di un commercialista, e a volte di un notaio, o anche di un avvocato esperto del modello societario;
  6. i soci hanno la piena responsabilità per i debiti della società, per di più in modo solidale, con la conseguenza che un creditore della società di persone può richiedere, dopo aver provato a riscuotere dalla società il proprio credito, ad un solo socio il pagamento dei debiti, salvo quest’ultimo rivalersi sugli altri soci per le quote di debito loro spettanti;
  7. l’amministrazione della società spetta a tutti i soci, che possono agire congiuntamente (si fa tutto insieme), o disgiuntamente (ciascuno può fare tutto);
  8. non è molto semplice il trasferimento dell’azienda, poiché il socio non può trasferire la propria quota di partecipazione senza il consenso degli altri soci.

Foto con due uomini che discutono di lavoro

  1. Società di capitali

è la forma prevalentemente utilizzata per le attività imprenditoriali più complesse, o che generano un fatturato più grande (es. da 500mila euro in su); le caratteristiche sono le seguenti:

  1. è previsto un capitale minimo obbligatorio iniziale (sebbene nella Srl, a determinate condizioni, può essere sufficiente 1 euro), ed un atto pubblico per la costituzione, che consiste nella firma di un atto costitutivo (ed anche di uno statuto nella Spa), contenente il nome della società e dei soci, la sede e l’attività dell’impresa (cd. oggetto sociale), i conferimenti dei soci (anche in termini di prestazioni, ma solo per la Srl), e le regole di funzionamento della società;
  2. le procedure per l’avvio di una società di capitali sono analoghe a quelle di altre forme giuridiche di impresa;
  3. è prevista una separazione patrimoniale totale tra i beni della società e quelli dei soci, per cui le società di capitali hanno personalità giuridica, e possono essere titolari di diritti e doveri, mentre i soci non rispondono dei debiti della società (salvo in caso di commissione di reati o violazioni di norme);
  4. occorre presentare un modello di dichiarazione fiscale per la società di capitali, mentre i soci devono indicare nella propria dichiarazione gli utili distribuiti a loro dalla società di capitali, sui quali si applica l’aliquota fiscale sul reddito delle persone fisiche;
  5. i costi per il funzionamento dell’impresa (adempimenti, professionisti) sono alti, essendo richiesto, oltre al pagamento di bolli per i molti atti societari, l’intervento frequente di amministratori, revisori dei conti, sindaci, notai, oltre che di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro;
  6. i creditori della società di capitali possono rivalersi solo sul patrimonio della società;
  7. l’amministrazione della società spetta agli amministratori, che possono essere anche diversi dai soci, mentre questi ultimi possono scegliere gli amministratori, e partecipare alle decisioni più importanti mediante un’assemblea, o procedure decisionali alternative che li coinvolgono;
  8. è più semplice il trasferimento dell’azienda, fermo restando che il socio uscente deve proporre agli altri soci in via prioritaria l’acquisizione della propria quota societaria.

Le principali tipologie di società di persone

Salvo nel settore agricolo e professionale, dove è possibile utilizzare la società semplice, nelle attività commerciali (che includono quelle produttive di beni e servizi), si possono utilizzare solo 2 modelli societari:

la Società in nome collettivo (Snc), in cui tutti i soci sono responsabili in ugual misura, e con tutto il loro patrimonio, delle obbligazioni della società; premesso che valgono le regole in precedenza esposte per le società di persone, si aggiunge solo la precisazione che la ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci e la dicitura di S.n.c.;

la Società in accomandita semplice (Sas), la quale, pur essendo una società di persone, a cui si applicano le regole già richiamate, presenta la particolarità che i soci accomandanti rispondono per i debiti sociali solo con il capitale conferito (ma non possono partecipare all’amministrazione della società), mentre i soci accomandatari, che sono gli unici a poter amministrare la società, rispondono, come nella snc, per i debiti sociali in modo illimitato e solidale.

Le principali tipologie di società di capitali

Sono 4 i modelli delle società di capitali, ma i 2 più utilizzati sono la Srl (Società a responsabilità limitata) e la Cooperativa (gli altri 2 modelli sono la Spa, Società per azioni, e la Sapa, Società in accomandita per azioni).

Le caratteristiche di questi 2 modelli societari più utilizzati sono le seguenti:

la Srl ha le seguenti caratteristiche:

  1. il capitale sociale deve essere di 10mila euro (ma può essere costituita anche con 1 euro);
  2. con l’atto costitutivo si possono prevedere numerose deroghe alle regole di funzionamento della società previste dal Codice civile;
  3. i conferimenti dei soci possono assumere anche la forma di prestazioni lavorative o professionali;
  4. si può derogare al principio di proporzionalità tra conferimenti e quote;
  5. il processo decisionale dei soci può avvenire con flessibilità, potendo avvenire non solo con l’assemblea, ma anche con procedure di raccolta scritta del consenso sulle operazioni societarie (consultazione scritta e consenso espresso per scritto);
  6. le regole dell’amministrazione sono descritte nel codice civile, a garanzia dei soci non amministratori;
  7. è prevista la presenza di sindaci e revisori dei conti, per il controllo dell’amministrazione dell’azienda, che è obbligatoria quando si superano determinate soglie dimensionali della società (4 milioni di euro per l’attivo dello stato patrimoniale e per il fatturato, e 20 dipendenti, ed in altre specifiche circostanze);
  8. i soci possono finanziare la Srl anche con capitale di credito, la cui restituzione deve essere però subordinata rispetto al rimborso dei crediti dei terzi;
  9. i soci hanno diritto di recesso dalla società, e di opzione per le nuove quote, o la vendita di quote da parte di altri soci;
  10. i soci possono essere esclusi dalla società se si verificano le circostanze indicate nell’atto costitutivo;
  11. è prevista una disciplina specifica per la Srl unipersonale (ossia con un solo socio);
  12. il reddito della Srl è tassato con l’aliquota Ires del 24%, indipendentemente dalla dimensione degli utili.

la Cooperativa ha le seguenti caratteristiche:

  1. il capitale sociale è variabile, e la dimensione minima va da 75 euro a 225, a seconda della tipologia di cooperativa (Srl o Spa);
  2. vi deve essere un numero minimo di soci, che è pari a 9 persone per le cooperative con forma di Spa, mentre per quelle basate sulle regole della Srl possono essere sufficienti 3 soci;
  3. la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società Cooperativa;
  4. la finalità della cooperativa deve essere lo scopo mutualistico, ossia un vantaggio economico specifico per i soci derivante dall’attività della società (es. acquisto comune di merci o fattori della produzione, vendita comune dei prodotti realizzati da ciascun socio, utilizzo congiunto di una infrastruttura);
  5. vige il principio della parità di trattamento nei rapporti mutualistici tra cooperativa e soci;
  6. i soci hanno diritto a partecipare al processo decisionale della cooperativa, ed il voto è capitario, ossia ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute;
  7. i soci hanno diritto agli utili, e al ristorno, che è il beneficio economico riconosciuto ai soci delle cooperative, proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici tra i soci e la cooperativa; in prativa il ristorno è la restituzione di una parte degli utili ottenuti dalla cooperativa con l’attività da essa eseguita a favore dei singoli soci, ed è quindi proporzionale, ad esempio, agli acquisti di beni effettuati dalla cooperativa nell’interesse dei singoli soci;
  8. la responsabilità è limitata per i soci, ovvero per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio, mentre i soci possono essere chiamati solo ad effettuare gli eventuali versamenti mancanti relativi alla propria quota;
  9. è prevista la presenza di sindaci e revisori dei conti, per il controllo dell’amministrazione dell’azienda, che è obbligatoria al superamento di soglie dimensionali della società ed in altre specifiche circostanze;
  10. è previsto anche un controllo pubblico dell’operato delle cooperative da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  11. esiste l’obbligo di destinare alla riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, qualunque sia l’ammontare della riserva
  12. vi è il divieto di ripartire le riserve indivisibili tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società;
  13. la tassazione sul reddito delle cooperative è agevolata, ossia è più bassa rispetto alle altre società di capitali, a condizione di rispettare i requisiti di “mutualità prevalente”, che ha luogo quando l’attività aziendale è svolta prevalentemente nei confronti dei soci;
  14. inoltre vi è l’obbligo di destinare al fondo mutualistico per la cooperazione una quota del 3% degli utili annuali.

Considerazioni per la scelta della veste giuridica dell’impresa

Richiamate le caratteristiche delle principali forme giuridiche di impresa, non resta che sviluppare delle considerazioni per la loro scelta, che andrebbe effettuata in ogni caso con l’ausilio di un professionista di fiducia (associazione, commercialista, avvocato, notaio).

Foto doppia con dito che indica scritta risk e persone che parlano intorno a un tavolo

In generale, in base al rischio dell’attività e considerando il numero di soci e i loro rapporti, si può affermare che:

  • se si tratta di avviare una nuova impresa, e si ha motivo di ritenere che vi sono seri rischi di insuccesso dell’iniziativa, allora il modello da scegliere è senz’altro la Srl (che può essere aperta anche con un solo socio), in quanto l’imprenditore non risponde per le obbligazioni della società (salvo nel caso di Srl unipersonale se non si rispettano determinate condizioni), e sebbene vi siano costi di costituzione e di funzionamento più rilevanti rispetto alla ditta individuale, il loro livello è ancora modesto, così come è contenuto il capitale iniziale da investire (10mila euro, e in determinate circostanze può essere ridotto a 1 euro);
  • se, invece, avviando un’attività imprenditoriale, oppure rilanciando una già esistente, si è abbastanza sicuri che non si dovrebbero accumulare elevati indebitamenti, in una fase iniziale può essere preferibile optare per la ditta individuale, che presenta il vantaggio dell’autonomia decisionale, e di costi di gestione minimi, sebbene dal punto di vista fiscale, se i redditi sono superiori a 50mila euro l’anno, potrebbe essere conveniente la Srl, i cui utili sono sottoposti all’aliquota dell’Ires del 24%;
  • in caso di avventura imprenditoriale collettiva, è gioco forza costituire una società, e al riguardo si può optare per una società di persone (di fatto la Snc, essendo raro il ricorso alla Sas) se i conferimenti sono modesti, e ci si trova in grande sintonia con i soci;
  • se, invece, non si è sicuri che la collaborazione tra i soci fili liscia anche in futuro, oppure, se i conferimenti dei soci hanno un valore significativo, allora il modello della Srl è sicuramente più funzionale ad una situazione di questo tipo, sia perché le regole di funzionamento della società sono più regolamentate dal Codice civile (rispetto alle società di persone), sia perché è più facile la vendita della quota del socio che desidera uscire dalla società; a tutto questo si aggiunge il vantaggio dell’applicazione dell’aliquota Ires sui redditi della società, che in genere è più bassa di quella media applicata al reddito delle persone fisiche (Irpef), che viene applicata sui redditi dei soci derivanti dalla società di persone;

Negli ultimi tempi vi è stato un incremento del ricorso alla formula della cooperativa, che si può dimostrare una scelta azzeccata se l’attività di questa società può essere rivolta a soddisfare anche un’esigenza operativa dei soci (così da acquisire il profilo di mutualità prevalente), e questo non solo per il minor prelievo fiscale sugli utili, che è compensato però da maggiori adempimenti e limitazioni in caso di chiusura della società, ma anche per la facile variabilità della base sociale (i soci possono entrare e uscire dalla cooperativa con relativa facilità).

Richiamate le considerazioni precedenti, la scelta dipenderà anche dalla sensibilità dell’imprenditore, che potrà ritenere più importante, per esempio, la limitazione della responsabilità, piuttosto che la semplicità degli adempimenti amministrativi e fiscali, oppure prioritario il contenimento del carico tributario, rispetto alla libertà di gestione dell’azienda, in genere assicurata dal modello della ditta individuale.

Fonti per le immagini:

shutterstock.com

Manuale di riferimento

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